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Scritta Non Pago di Leggere - Campagna europea contro ilprestito a pagamento - da un'iniziativa della biblioteca di Cologno Monzese-logo biblioteca-occhio


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Emendamenti alla finanziaria [*]

0/1132/71/5ª e 6ª

PELLEGATTA, RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, DONATI,
PECORARO SCANIO, ROSSI FERNANDO, SILVESTRI, RIBALDI

Il Senato,

premesso che:

la direttiva 92/100 CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, ha introdotto il principio secondo il quale il prestito effettuato da istituzioni e` un diritto economico del titolare, autore ed editore i quali hanno il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d'autore;

la medesima direttiva, all'articolo 5 ha previsto una deroga a tale diritto esclusivo dando la possibilita` agli Stati membri di esonerare alcune categorie di istituzioni dal pagamento «della remunerazione» all'autore;

in attuazione della direttiva 92/100 CEE, l'Italia ha recepito la direttiva con il decreto legislativo n. 685 del 16 novembre 1994 che, all'articolo 5, esonera dal pagamento di qualsiasi remunerazione «le biblioteche e le discoteche dello Stato e degli enti pubblici, a fini esclusivi di promozione culturale»;

in base ad una relazione del settembre 2002 la Commissione Europea ha riconosciuto che l'obiettivo dell'armonizzazione non e` stato raggiunto, viste le diversita` nel recepimento nei vari Stati membri;

il 16 gennaio 2004 e` iniziato il procedimento di fronte alla Corte di Giustizia Europea per mancato, o erroneo, recepimento della direttiva 92/ 100 CEE nei confronti sia dell'Italia che di altri Paesi quali Portogallo, Spagna, Francia, Lussemburgo, Irlanda e Belgio che e` stato gia` condannato. La Commissione Europea contesta il fatto che l'eccezione prevista non sia permessa dalla direttiva stessa;

il 22 dicembre 2004 sono state fatte oggetto del procedimento altri paesi quali la Danimarca, la Svezia e la Finlandia, mentre il procedimento nei confronti dell'Italia e' stato sospeso per imminenti cambi nella legislazione nazionale;

considerato che:

la produzione culturale, e la «cultura» in genere non rientra nella sfera di applicazione dell'articolo 5 del Trattato costitutivo dell'Unione Europea;

nessuna convenzione o trattato internazionale riconosce il diritto di autorizzare il prestito effettuato dalle biblioteche, ne' tantomeno di sottoporlo ad un pagamento;

numerosi Comuni, Province e Regioni, hanno deliberato e continuano tuttora, contro l'introduzione del pagamento per il prestito effettuato dalle biblioteche pubbliche;

le biblioteche sono luogo e servizio di garanzia per il libero accesso agli strumenti della conoscenza, del sapere e della lettura, cosi` come dichiarato dalle piu` importanti istituzioni politiche e culturali, sia nazionali che internazionali;

il pagamento da parte degli utenti per il prestito bibliotecario, se introdotto, si tradurrebbe in una ingiusta tassa sulla lettura e su un servizio pubblico gratuito che non porterebbe alcun beneficio agli autori ne? agli editori;

preso atto che:

il comma 132 dell'articolo 1 dell'Atto Senato 1132 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» prevede la costituzione di un Fondo per il diritto di prestito pubblico il cui riparto deve essere coerente con gli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attivita` culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria interessate;

l'istituzione di tale fondo risolve il recepimento della direttiva comunitaria senza incorrere in infrazione comunitaria, che avrebbe significato una spesa di almeno 10 milioni di euro;

la direttiva in oggetto non prevede esplicitamente le modalita` di assolvimento dell'equa remunerazione, ma anzi esplicitano, all'articolo 5 di detta direttiva che «Gli Stati membri possono derogare al diritto esclusivo previsto all'articolo 1 per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito. Gli Stati membri hanno la facolta` di stabilire tale remunerazione tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale»;

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinche' in sede europea, venga intrapreso, al piu` presto, un procedimento di revisione della direttiva 92/100/CEE al fine del riconoscimento del principio della gratuita` del prestito nelle biblioteche degli enti pubblici di tutta l'Unione europea.

a garantire, nell'ambito della legge finanziaria per il 2007, che almeno il 50% del Fondo per il diritto di prestito pubblico venga destinato, in accordo con editori e autori, alla promozione delle opere librarie e al sostegno della creativita` dei giovani autori di libri.





*Pag. 161-162 del documento "Riepilogo generale ed emendamenti ed ordini del giorno presentati dinanzi alle Commissioni 5° e 6° riunite al Decreto-Legge in materia tributaria e finanziaria (A.S. n.1132) aggiornato alle seduta (notturna) del 15 novembre 2006" / Senato della Repubblica [testo non definitivo] - presente in rete a: http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm05/finanziaria2007/emend-comm-decreto-fiscale.pdf



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