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biblioteche ed enti promotori
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Emendamenti alla finanziaria [*]
0/1132/71/5ª e 6ª
PELLEGATTA, RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS,
DONATI, PECORARO SCANIO, ROSSI FERNANDO, SILVESTRI, RIBALDI
Il Senato,
premesso che:
la direttiva 92/100 CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, ha
introdotto il principio secondo il quale il prestito effettuato da
istituzioni e` un diritto economico del titolare, autore ed editore i quali hanno il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d'autore;
la medesima direttiva, all'articolo 5 ha previsto una deroga a tale
diritto esclusivo dando la possibilita` agli Stati membri di esonerare
alcune categorie di istituzioni dal pagamento «della remunerazione» all'autore;
in attuazione della direttiva 92/100 CEE, l'Italia ha recepito la direttiva
con il decreto legislativo n. 685 del 16 novembre 1994 che, all'articolo
5, esonera dal pagamento di qualsiasi remunerazione «le biblioteche
e le discoteche dello Stato e degli enti pubblici, a fini esclusivi di
promozione culturale»;
in base ad una relazione del settembre 2002 la Commissione Europea
ha riconosciuto che l'obiettivo dell'armonizzazione non e` stato raggiunto,
viste le diversita` nel recepimento nei vari Stati membri;
il 16 gennaio 2004 e` iniziato il procedimento di fronte alla Corte di
Giustizia Europea per mancato, o erroneo, recepimento della direttiva 92/
100 CEE nei confronti sia dell'Italia che di altri Paesi quali Portogallo,
Spagna, Francia, Lussemburgo, Irlanda e Belgio che e` stato gia` condannato.
La Commissione Europea contesta il fatto che l'eccezione prevista
non sia permessa dalla direttiva stessa;
il 22 dicembre 2004 sono state fatte oggetto del procedimento altri
paesi quali la Danimarca, la Svezia e la Finlandia, mentre il procedimento
nei confronti dell'Italia e' stato sospeso per imminenti cambi nella
legislazione nazionale;
considerato che:
la produzione culturale, e la «cultura» in genere non rientra nella
sfera di applicazione dell'articolo 5 del Trattato costitutivo dell'Unione
Europea;
nessuna convenzione o trattato internazionale riconosce il diritto di
autorizzare il prestito effettuato dalle biblioteche, ne' tantomeno di
sottoporlo ad un pagamento;
numerosi Comuni, Province e Regioni, hanno deliberato e continuano
tuttora, contro l'introduzione del pagamento per il prestito effettuato
dalle biblioteche pubbliche;
le biblioteche sono luogo e servizio di garanzia per il libero accesso
agli strumenti della conoscenza, del sapere e della lettura, cosi`
come dichiarato dalle piu` importanti istituzioni politiche e culturali, sia
nazionali che internazionali;
il pagamento da parte degli utenti per il prestito bibliotecario, se
introdotto, si tradurrebbe in una ingiusta tassa sulla lettura e su un
servizio
pubblico gratuito che non porterebbe alcun beneficio agli autori ne? agli
editori;
preso atto che:
il comma 132 dell'articolo 1 dell'Atto Senato 1132 «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262,
recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» prevede la
costituzione di un Fondo per il diritto di prestito pubblico il cui riparto
deve essere coerente con gli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro
per i beni e le attivita` culturali, sentite la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e le associazioni di categoria interessate;
l'istituzione di tale fondo risolve il recepimento della direttiva
comunitaria senza incorrere in infrazione comunitaria, che avrebbe significato una spesa di almeno 10 milioni di euro;
la direttiva in oggetto non prevede esplicitamente le modalita` di
assolvimento dell'equa remunerazione, ma anzi esplicitano, all'articolo 5 di
detta direttiva che «Gli Stati membri possono derogare al diritto esclusivo
previsto all'articolo 1 per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, a
condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale
prestito. Gli Stati membri hanno la facolta` di stabilire tale remunerazione tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale»;
impegna il Governo:
ad adoperarsi affinche' in sede europea, venga intrapreso, al piu`
presto, un procedimento di revisione della direttiva 92/100/CEE al fine
del riconoscimento del principio della gratuita` del prestito nelle
biblioteche degli enti pubblici di tutta l'Unione europea.
a garantire, nell'ambito della legge finanziaria per il 2007, che almeno
il 50% del Fondo per il diritto di prestito pubblico venga destinato,
in accordo con editori e autori, alla promozione delle opere librarie e al
sostegno della creativita` dei giovani autori di libri.
*Pag. 161-162 del documento "Riepilogo generale ed emendamenti ed ordini del giorno presentati dinanzi alle Commissioni 5° e 6° riunite al Decreto-Legge in materia tributaria e finanziaria (A.S. n.1132) aggiornato alle seduta (notturna) del 15 novembre 2006" / Senato della Repubblica [testo non definitivo] - presente in rete a:
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm05/finanziaria2007/emend-comm-decreto-fiscale.pdf
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