Premessa
La legge 675/96 che regola
il trattamento di dati personali ha introdotto alcuni obblighi a
carico dei titolari del trattamento: queste disposizioni
riguardano anche i trattamenti effettuati dagli enti pubblici non
economici. Le biblioteche pubbliche, nazionali o di ente locale,
sono dunque coinvolte e devono adeguare le loro procedure o i
loro regolamenti per mettersi in regola. La normativa in
questione non appare sempre chiara, pertanto si sente da più
parti l'esigenza di avere delle indicazioni attendibili sul da
farsi. La Provincia di Milano - Settore Cultura - ha inserito tra
i seminari per gli addetti, programmati all'interno del progetto
sulla Multimedialità, un seminario dedicato alla legge 675 del
1996 avvalendosi della consulenza dell'avv. Pietro Tamburrini
dello studio legale Tamburrini
Savi & Associati. Il seminario,
tenutosi in data 18.09.1997, e' risultato molto utile agli
operatori presenti, e grazie alla disponibilità dell'avv.
Tamburrini, che ha successivamente risposto per iscritto ad
alcuni quesiti di chiarificazione da noi inoltrati, siamo stati
in grado di stilare una serie di indicazioni relative
all'applicazione della 675/96 nelle biblioteche di ente locale.
Ci sentiamo di proporlo all'attenzione dei colleghi che fossero
interessati, purché lo prendano con beneficio di inventario: non
e' un testo redatto da un giurisperito, ma da un bibliotecario
che ne ha consultato uno!
Obblighi di legge e disposizioni
introdotte dalla legge 675 del 1996
Il titolare cui competono le decisioni in
ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati
personali, ivi compreso il profilo della sicurezza è, nel caso
di una Biblioteca Comunale, l'ente Comune di appartenenza.
(art.1)
Ambiti di applicazione: l'ambito di applicazione copre anche il trattamento dei dati personali effettuato dalle biblioteche, prece riguarda chiunque effettui trattamenti di dati personali sul territorio nazionale. (art.2)
Trattamenti non elettronici dei dati personali: il trattamento di dati personali svolto senza l ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e' soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi. (art. 5) Gli archivi cartacei sono dunque sottoposti alla medesima disciplina di quelli elettronici o automatizzati.
Trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici non economici
Art. 27 - Trattamento da parte di soggetti pubblici
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
.L'interpretazione accreditata dell'art. 27
vuole che l'ente pubblico possa effettuare qualsiasi trattamento
purché sia finalizzato allo svolgimento delle funzioni
istituzionali. I limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti ,
a cui si fa riferimento nel finale del primo comma dell'art. 27,
non sono da intendersi nel senso che e' richiesta una esplicita
previsione o disposizione di legge o di regolamento per
legittimare i trattamenti, ma che sia a livello di legge che di
regolamento si potrà normare in materia. E' chiaro che,
essendoci un margine di discrezionalità' in ciò che può
ritenersi strumentale allo svolgimento delle funzioni
istituzionali, potrà' risultare conveniente introdurre delle
modifiche ai regolamenti, in modo tale da prevedere
esplicitamente i trattamenti che si ritengono utili. In buona
sostanza gli enti locali potranno servirsi della loro facoltà'
di emanare regolamenti per autorizzare i trattamenti di dati
personali effettuati dalla biblioteca (un ulteriore vantaggio che
deriva dal prevedere in sede di regolamento i trattamenti da
effettuare riguarda l'esonero dalla notifica al Garante, come si
dirà più avanti).
Attenti però: queste disposizioni non valgono qualora si
abbia a che fare con dati sensibili.
Trattamento di dati personali -sensibili- da parte di soggetti pubblici non economici
Art. 22 -1. I dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il
consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione
del Garante.
Art. 22 - 3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da
parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione
di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere
trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità
di interesse pubblico perseguite.
Negli art. 22 e 23 la legge individua una classe di dati
personali, che chiama sensibili, per il trattamento dei quali
varranno cautele supplementari. Infatti contrariamente a quanto
previsto per il trattamento dei dati personali non sensibili, non
basta un regolamento per autorizzare il trattamento dei
dati di tipo sensibile, né la necessità che può derivare dallo
svolgimento delle funzioni istituzionali, ma è richiesta
un'espressa disposizione di legge.
La definizione di dato sensibile crea però, a
mio avviso, non poche incertezze.
Mi pare infatti che un dato possa essere più o meno sensibile a
seconda del contesto o delle circostanze. Un cognome ebreo non è
un dato sensibile in Israele, ma può esserlo altrove. Essere un
religioso di professione e abitare presso un convento di
carmelitani non ci da forse un insieme di dati personali idonei a
ricavare informazioni classificate come "sensibili"?
Eppure io ho solo chiesto cosa fai e dove abiti!
Forse non dobbiamo aspettarci che i dati sensibili siano
etichettati come tali già in partenza (come invece sembra
indurci a pensare il legislatore prevedendo una giustificazione
di accompagnamento che faccia riferimento alle alte finalità
perseguite nella raccolta), ma dobbiamo imparare a riconoscerli
tra quelli che comunemente trattiamo o tratteremo. In
merito a ciò che dobbiamo ritenere dato sensibile ci chiediamo:
le informazioni relative ai documenti richiesti in prestito nel
corso del tempo sono da considerare dati sensibili? E se
si, quale legge autorizza il loro mantenimento nel corso del
tempo?
Notificazione al garante
L' art. 7 comma 5-ter stabilisce che a) "il
trattamento non e' soggetto a notificazione quando e' necessario
per l'assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati
diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24".
Se le leggi o i regolamenti in vigore non prevedono nulla, niente
paura: nel caso delle biblioteche l'esonero dalla notificazione
al garante e' assicurato laddove sia possibile applicare
quanto previsto appositamente dall'art. 7 comma 5-ter che dispone
i) il trattamento non e' soggetto a notificazione quando e'
effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria gestione di
biblioteche, musei e mostre, in conformità alle leggi e ai
regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative culturali
o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie.
Da notare che in questo caso non e' prevista nessuna eccezione
per i dati del tipo indicato negli articoli 22 e 24; ma vale la
limitazione riferita alle esclusive finalità
dell'ordinaria gestione. Nell'ipotesi di un cognome
che riveli un'origine etnica, dato da considerarsi in questo caso
sensibile, l'ordinaria gestione in conformità alle leggi e
ai regolamenti giustifica il trattamento del dato senza procedura
di notificazione, rimanendo però in vigore le disposizioni
relative al consenso (cfr. art .22)
In tutti gli altri casi, cioè se il trattamento dei dati
personali (non di tipo sensibile) effettuato da una biblioteca
pubblica e' strumentale al raggiungimento dei fini istituzionali
ma non e' previsto ne' da leggi ne' da regolamenti (cosa che
abbiamo visto essere possibile) ne' attenga alla finalità
dell'ordinaria gestione della biblioteca stessa, si incorre
nell'obbligo della notifica al garante nelle modalità previste
dalla legge.
Consenso (art.11)
La richiesta del consenso all'interessato, preliminarmente
al trattamento dei suoi dati personali, non riguarda gli enti
pubblici non economici, a meno che non si tratti di dati
sensibili. In questo caso, e solo in questo caso, la richiesta
del consenso e' obbligatoria.
Nomina del responsabile
A discrezione del titolare del trattamento può essere nominato
un responsabile secondo le modalità previste dall'art. 8 della
legge 675/96.
Modalità di raccolta
Secondo quanto previsto dall'art. 9 I dati personali
oggetto di trattamento devono essere: a) trattati in modo lecito
e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi
determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre
operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali
scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti,
completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali
sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una
forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per
i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
I dati personali che si raccolgono al momento dell'iscrizione in
biblioteca dovranno corrispondere a queste direttive: attenti
dunque ai dati eccedenti (se un dato non lo uso non posso
raccoglierlo), alla pertinenza, ai periodi di conservazione ecc.
Informativa all'interessato
Una informativa, secondo le specifiche previste dalla
legge, art. 10, e' sempre dovuta se i dati sono
raccolti presso l'interessato (come accade nelle biblioteche al
momento dell'iscrizione). L'informativa potrebbe essere resa a
voce, sebbene il garante abbia manifestato in più occasioni di
preferire un'informativa scritta. La bozza di informativa che
sarà presentata alla commissione tecnica del sistema Nord-Est
della Provincia di Milano per la sua introduzione in tutte le
biblioteche associate la trovate qui
Diritti dell'interessato
Si devono predisporre le procedure per ottemperare alle richieste
di cui all'art. 13
Sicurezza dei dati
L'art. 15 prevede l'obbligo di adottare misure di
sicurezza nella custodia e nel controllo dei dati personali
oggetto di trattamento, secondo le specifiche individuate con
regolamento collegato. L'obbligo a predisporre tecniche di
sicurezza che garantiscano standard stabiliti riguarda
anche gli archivi cartacei per i quali andranno predisposte le
opportune forme di protezione. Mi sembra di capire che chi ha
ancora in uso le schedine per la gestione cartacea dei movimenti
di prestito dovrà metterle sotto chiave quando non sono in uso.
Nomina degli incaricati per iscritto Art. 19 Si devono nominare per iscritto gli incaricati ad effettuare i trattamenti dei dati personali, altrimenti la conoscenza dei dati personali trattati, da parte delle persone che effettuano il trattamento, si deve considerare conseguenza di una "comunicazione"; la comunicazione e la diffusione di dati personali e' resa legittima solo se corrisponde ad una serie di procedure e di criteri molto restrittivi.
Per gli aggiornamenti alla
legge e altro: http://www.privacy.it/
Biblioteca Civica Cologno Monzese |
Autore Franco
Perini |
ultima revisione |
URL
di questa pagina: http://www.biblioteca.colognomonzese.mi.it/documenti/legge675.htm |