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Scritta Non Pago di Leggere - Campagna europea contro ilprestito a pagamento - da un'iniziativa della biblioteca di Cologno Monzese-logo biblioteca-occhio


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::: No Pago : news :::
Novità dalla Campagna ::: Il punto ::: ottobre - novembre 2006



:: Italia e Spagna condannate dalla Corte di giustizia europea [26-10-2006]
Sentenze su
CURIA, il sito della Corte di giustizia delle comunità europee

Unione europea. Sentenza della corte. (Sesta sezione)
Italia: causa C198/05 «Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/100/CEE - Diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale - Diritto di prestito pubblico - Mancato recepimento nel termine prescritto»

Unione europea. Sentenza della corte. (Terza sezione)
Spagna: causa C36/05 «Inadempimento di uno Stato -Direttiva 92/100/CEE - Diritto di autore - Diritto di noleggio e di prestito - Mancata attuazione nel termine prescritto»



:: Lettera del Presidente dell'AIB (Associazione Italiana Biblioteche) Mauro Guerrini sulla campagna "Non pago di leggere" su AIB-WEB [28-10-2006]


:: La Finanziaria istituisce *il Fondo*?

Nel disegno di Legge finanziaria per il 2007 http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/finanziaria_2007/doc/DDLF07.pdf il Governo propone l'istituzione di un "Fondo per il diritto di prestito pubblico" (denominato *IL FONDO*) con una dotazione di 3 milioni di euro (ma non viene specificato se annui), che verrebbe gestito dalla S.I.A.E., incaricata di ripartire i fondi tra gli aventi diritto, in base a indirizzi da stabilirsi con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

Il prestito effettuato dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici rimarrebbe *gratuito* per gli utenti finali.


Art. 163 del disegno di Legge Finanziaria per il 2007

(Disposizioni in materia di beni culturali)
[omissis]

7. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, al comma 1, dopo la parola "diritto" sono soppresse le parole ", al quale non è dovuta alcuna remunerazione".

8. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
"1-bis Al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per il diritto di prestito pubblico (di seguito denominato "Fondo"), con una dotazione di euro 3.000.000,00.
1-ter. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana Autori ed Editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza Stato - Regioni e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, in misura non superiore allo 0,01 per cento del Fondo, a valere esclusivamente sulle risorse del medesimo.
1- quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado.".


L'art. 69 della Legge 22 aprile 1941 n.633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" diventerebbe

1.Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

1-bis Al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per il diritto di prestito pubblico (di seguito denominato "Fondo"), con una dotazione di euro. 3.000.000,00.

1-ter. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana Autori ed Editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza Stato- Regioni e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, in misura non superiore allo 0,01 per cento del Fondo, a valere esclusivamente sulle risorse del medesimo.

1-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado.



----------------------------------------------------------consulta Il punto di: aprile2004
----------------------------------------------------------consulta Il punto di: maggio2004
----------------------------------------------------------consulta Il punto di: giugno2004
----------------------------------------------------------consulta Il punto di: ottobre2004
----------------------------------------------------------consulta Il punto di: dicembre2004
----------------------------------------------------------consulta Il punto di: marzo2005
----------------------------------------------------------consulta Il punto di: ottobre2005



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