Logo Biblioteca Cologno Monzese  Biblioteca Civica Englishcome arrivareorari
 Logo Biblioteca Cologno Monzese  di Cologno Monzese

 Logo Biblioteca Cologno Monzese

 angolo menù
 voglio e prendo
 lettura accessibile
 chiedilo a noi!
 scritta musica e
 librivori
 la biblioteca
 la nostra città
 i volontari
 il resto...
   Il resto
   Il regolamento precedente
freccia
Regolamenti Modulistica
Statistiche Valutazione dei servizi
Nessuno escluso Il sito della biblioteca: una storia

Regolamento parzialmente abrogato della Biblioteca Civica di Cologno Monzese, sostituito con quello approvato dal Consiglio Comunale in data 11.12.2000

Di questo regolamento restano in vigore finalità e obiettivi stabiliti dall'art.2 e tutte le restanti norme e procedure previste dall'art.20 all'art.69

Vai al regolamento vigente

 

CITTÀ DI COLOGNO MONZESE
Provincia di Milano

 

SETTORE CULTURA
BIBLIOTECA CIVICA

 REGOLAMENTO

Biblioteca Civica

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITA'

    - Art. 1 -  

Il Comune di Cologno Monzese istituisce il servizio della Civica Biblioteca, provvista di sede autonoma ed indipendente, nello spirito della Resistenza, della Costituzione della Repubblica e della Legge Regionale 14 dicembre 1985, n.81.

  La Biblioteca Civica è un Istituto culturale che opera al servizio di tutti i cittadini per offrire la possibilità di:

  a) diffondere l'informazione con criteri di imparzialità e pluralismo nei confronti delle varie opionioni,

  b) favorire con ogni mezzo di comunicazione la crescita e l'aggiornamento culturale della cittadinanza,

  c) documentare la storia e il patrimonio culturale, artistico, letterario locale anche attraverso la costituzione di una sezione di storia locale o di un archivio storico,

  d) stimolare l'educazione permanente. 

  - Art. 2 -  

Per il raggiungimento delle sue finalità la Biblioteca comunale:

  a) propone l'acquisto e provvede alla raccolta ed ordinamento dei libri ed altro materiale di informazione e documentazione secondo gli standard regionali, garantendo la custodia, l'integrità ed il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio e assicurando altresì un servizio di fotoriproduzione dei medesimi;

  b) assicura il reperimento, l'acquisizione, la tutela ed il godimento pubblico delle opere manoscritte o a stampa, nonchè dei documenti di interesse locale;

  c) propone e adotta le iniziative atte a diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali;

  d) promuove l'utilizzo delle raccolte, a mezzo di servizi di lettura e prestito, organizzando altresì servizio di informazione e di guida alla lettura;

  e) stimola gli interessi culturali, collaborando con altri Enti, Associazioni, con la scuola e relativi organi attraverso un programma di attività esteso e diversificato;

  f) attua la cooperazione bibliotecaria associandosi con altri Comuni in un Sistema Bibliotecario Intercomunale.

 

  TITOLO II

GESTIONE E ORGANI DELLA BIBLIOTECA

    - Art. 3 -  

L'Amministrazione Comunale amministra il servizio della Biblioteca Civica avvalendosi delle sottoelencate forme di gestione sociale nello spirito e nei limiti fissati dalla Legge Regionale 14.12.1985, n. 81.  

  - Art. 4 -

  ORGANI DELLA BIBLIOTECA  

Gli organi della Biblioteca sono i seguenti:

  a) l'Assemblea degli iscritti;

b) la Commissione della Biblioteca (C.d.B.);

c) il Presidente della Commissione di Biblioteca.  

  - Art. 5 -

  L'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI  

L'Assemblea ordinaria degli iscritti ha luogo almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente della Commissione della Biblioteca. In mancanza di ciò l'Assemblea può essere convocata anche da un minimo di 1/3 dei consiglieri o di 1/3 degli iscritti aventi diritto al voto. La convocazione viene effettuata con lettera o manifesti almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea, comunicando inoltre l'ordine del giorno. Il possesso della tessera di iscrizione alla Bblioteca consente la partecipazione all'assemblea e alla votazione. Non è comunque ammessa la delega.

  L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Commissione della Biblioteca o, in sua assenza, dal vice-presidente.

  L'Assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento con le stesse modalità di quella ordinaria tranne che per i giorni di preavviso che vengono ridotti a cinque.

  Entro il mese di ottobre di ogni anno sarà convocata l'Assemblea ordinaria in cui verrà esaminata e verrà posta ai voti la relazione sull'attività svolta nell'anno terminato e verrà discusso il programma di massima da attuarsi nell'anno successivo.

  Copia della relazione dovrà essere altresì trasmessa ai componenti della Commissione della Biblioteca, all'Amministrazione Comunale ed esposta in Biblioteca.

  L'Assemblea si intende validamente costituita, qualunque sia il numero dei partecipanti. Tutte le votazioni dell'Assemblea saranno effettuate a maggioranza semplice dei presenti, con voto palese, tranne quello riguardante persone per cui è richiesto lo scrutinio segreto. Hanno diritto al voto gli iscritti che hanno compiuto 16 anni al momento della votazione. 

  - Art. 6 -

  COMMISSIONE DELLA BIBLIOTECA  

Il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 e lo svolgimento dei relativi compiti ed attività, sono assicurati dalla Commissione della Biblioteca.

  In particolare, per quanto riguarda lo svolgimento delle varie attività, la Commissione della Biblioteca si atterrà ai seguenti criteri:

  a) nell'ambito della funzione di promozione culturale della Biblioteca, la Commissione della Biblioteca organizzerà incontri e riunioni allo scopo di favorire il dibattito e la conoscenza dei problemi ed argomenti legati alle finalità istitutive della stessa. Si cercherà cioè di documentare in maniera precisa, diretta e obiettiva, mettendo al confronto, quanto il problema lo richieda, opinioni e tesi diverse, in modo che i termini del problema emergano dalle varie esposizioni;

  b) all'interno della biblioteca possono costituirsi gruppi di studio secondo modalità da loro stessi decise debitamente ratificate dall'Amministrazione Comunale;

  c) gli Enti, Associazioni, Partiti, gruppi esterni o di studio che ne facciano richiesta alla Commissione della Biblioteca entro i termini previsti dall'Amministrazione Comunale, e ne ottengano l'autorizzazione nelle forme regolamentari, possono usufruire delle sale di riunione della Biblioteca per conferenze , dibattiti e riunioni pubbliche. L'autorizzazione è negata nei casi in cui l'utilizzo del locale sia in contrasto con le finalità della Biblioteca e con le norme di funzionamento o con impegni precedenti già assunti.  

  - Art. 7 -

  MEMBRI COMMISSIONE DELLA BIBLIOTECA  

La Commissione della Biblioteca è costituita da 11+1 membri e precisamente:

- il Sindaco o Assessore delegato - membro di diritto;

- 3 membri designati dal Consiglio Comunale nel rispetto delle minoranze;

- 3 membri eletti dall'Assemblea degli iscritti;

- 1 rappresentante delle Organizzazioni Sindacali, congiuntamente designato dalle organizzazioni più rappresentantive;

- 1 rappresentante dei Consigli di Circolo e di Istituto, designati dal Distretto Scolastico su indicazione dei vari Consigli;

- 2 rappresentanti dei gruppi culturali;

- il bibliotecario fa parte della Commissione con compiti specifici di consulenza e con voto consultivo.

Ogni elettore può votare un massimo di 2 nomi; i candidati possono essere scelti fra gli aventi diritto al voto, purchè abbiano compiuto il 16° anno di età alla data di convocazione dell'assemblea.

La Commissione della Biblioteca resta in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I membri della Commissione della Biblioteca che non partecipano ingiustificatamente a tre riunioni consecutive decadono e sono immediatamente sostituiti dagli organi competenti seguendo l'ordine di graduatoria ottenuto nella eventuale votazione effettuata.  

  - Art. 8 -

  CONVOCAZIONE E RIUNIONI COMMISSIONE DELLA BIBLIOTECA  

La Commissione della Biblioteca è convocata per la prima volta dal Sindaco entro 10 giorni dalla elezione di tutti i suoi membri.

  La Commissione della Biblioteca può decidere con la presenza della maggioranza dei suoi membri e deve essere convocata, almeno una volta al mese, dal Presidente o su richiesta di 4 consiglieri, con avviso da recapitarsi 3 giorni prima della data fissata per la convocazione. Deve anche essere affisso avviso pubblico nei locali della Biblioteca.

  Qualora nelle sedute di prima convocazione non venga raggiunto il numero legale, la Commissione della Biblioteca è convocata in seconda convocazione entro cinque giorni e delibera a maggioranza semplice (purchè non inferiore a 1/3).

  Le decisioni della Commissione della Biblioteca vengono prese a maggioranza semplice e con voto palese, mentre lo scrutinio segreto è richiesto per votazioni riguardanti persone.

  Nella prima riunione la Commissione della Biblioteca elegge il Presidente e il Vice Presidente. 

  - Art. 9 -

  COMPITI DELLA COMMISSIONE DELLA BIBLIOTECA  

La Commissione della Biblioteca formula proposte all'Amministrazione Comunale per decisioni riguardanti gli orari, l'apertura, la chiusura e le norme di funzionamento e di organizzazione della Biblioteca.

  Ha compiti propositivi e consultivi in ordine al programma della Biblioteca formulato dall'Ente locale e di verifica sull'attuazione dello stesso.

  Mantiene il collegamento con l'utenza esprimendo e trasmettendo le sue esigenze.

  Spetta alla Commissione della Biblioteca decidere la sospensione dell'iscrizione o dell'accesso alla Biblioteca per quelle persone o gruppi il cui comportamento fosse in contrasto con le norme del presente Regolamento.

  - Art. 10 -   SOPPRESSO

    - Art. 11 -

  COMPITI DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DELLA BIBLIOTECA  

Il Presidente rappresenta ufficialmente la Biblioteca nei rapporti esterni e la sua azione è strettamente vincolata alle deliberazioni dell'Assemblea e della Commissione della Biblioteca.

  Il Presidente rappresenta altresì la Commissione della Biblioteca nei confronti dell'Assemblea.

  Spetta al Presidente svolgere tutti i compiti che gli sono assegnati dal Regolamento ed in particolare:

  a) convocare e presiedere la Commissione e disporre per l'attuazione delle decisioni della stessa;

  b) firmare la corrispondenza e gli atti della Commissione;

  c) mantenere i collegamenti con le forze culturali, sociali, politiche e con le istituzioni locali;

  d) prendere i provvedimenti di urgenza salvo ratifica della Commissione.

  In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

    - Art. 12 -

  COMPITI DEL BIBLIOTECARIO  

Spetta al Bibliotecario svolgere tutti i compiti connessi alla direzione dell'istituto culturale. In particolare:

  a) esercita funzioni tecniche ed organizzative inerenti all'attività della pubblica Biblioteca;

  b) assicura le procedure di maggior impiego tecnico (scelta e ordinazione dei libri, periodici, audiovisivi, tenendo conto dei suggerimenti degli utenti, accettazione di doni e proposta degli scambi, revisione della catalogazione, classificazione, soggettazione ed inserzione schede, informazioni, consulenza e guida, manifestazioni culturali , ordinamento, incremento ed uso pubblico delle varie sezioni, ecc.);

  c) è responsabile della consistenza e della conservazione delle raccolte;

  d) provvede alle piccole spese attraverso un particolare fondo del quale annualmente rende conto;

  e) elabora insieme alla Commissione della Biblioteca il programma annuale delle attività culturali e di aggiornamento professionale e ne cura l'attuazione;

  f) elabora periodicamente una relazione tecnico-statistica sul funzionamento della Biblioteca Civica e la presenta alla Commissione della Biblioteca insieme alle proposte di riforma delle procedure o di sviluppo dei servizi ritenute necessarie per offrire alla comunità servizi migliori al minor costo possibile;

  g) convoca e presiede la Commissione Tecnica del personale della Biblioteca;

  h) espleta tutte le altre funzioni previste dal profilo professionale in Pianta Organica.   

  TITOLO III

    - Art. 13 -

  PERSONALE

Il personale tecnico della Biblioteca è costituito da bibliotecari e assistenti di biblioteca, ed è indicato nelle apposite tabelle deliberate dal Consiglio Comunale. 

  - Art. 14 -

  CONCORSI  

I posti di bibliotecario e di assistente di biblioteca di ruolo sono conferiti mediante pubblici concorsi facendo riferimento al Regolamento concorsuale del Comune.

  a) Possono partecipare ai concorsi coloro che sono in possesso rispettivamente del diploma di laurea e del diploma di scuola media superiore.

  b) Costituiscono titolo preferenziale la frequenza con esito positivo a corsi di formazione e/o specializzazione presso istituti universitari nonchè eventuali attestati e certificati regionali di frequenza a corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione in materia riguardanti l'organizzazione bibliotecaria.

  c) Costituisce altresì titolo preferenziale l'aver prestato servizio, anche non continuativo, per almeno un biennio svolgendo attività equipollenti a quelle di bibliotecario o di assistente di biblioteca.

  d) I bandi di concorso devono prevedere fra le materie di esame quelle attinenti la biblioteconomia.

  e) Nella commissione d'esame per bibliotecari, responsabili di biblioteca, di norma è prevista la presenza di un funzionario del servizio biblioteche e beni librari e documentari della Giunta Regionale o di un esperto designato dal servizio stesso, anche esterno alla regione.

  Il concorso di bibliotecario deve essere bandito entro tre mesi dal giorni in cui si è prodotta la vacanza e secondo le modalità previste dal regolamento generale del personale del comune.  

  - Art. 15 -  

Il bibliotecario e gli assistenti di biblioteca vengono inquadrati nei ruoli organici della biblioteca alle condizioni indicate nella tabella di cui al precedente art. 13 e tenuto conto di tutte le altre norme previste per il personale degli altri settori dell'Amministrazione Comunale.

    - Art. 16 -  

Il personale che dovrà coadiuvare il bibliotecario sarà indicato dall'Amministrazione Comunale, in base alle necessità dei vari servizi ed allo sviluppo della biblioteca.

    - Art. 17 -  

Il personale della Biblioteca è tenuto a partecipare ai corsi o seminari di aggiornamento, organizzati dalla Provincia, dalla Regione e da altri Enti, relativi al servizio di pubblica lettura della Biblioteca.

    - Art. 18 -  

Per i provvedimenti disciplinari concernenti il personale si fa riferimento alle norme stabilite dal regolamento organico comunale.

    - Art. 19 -  

Tutto il personale è tenuto a prestare servizio, se richiesto, anche in ore straordinarie, secondo le norme vigenti in materia.

    TITOLO IV

  ORDINAMENTO INTERNO

    - Art. 20 -  

Le procedure dell'ordinamento interno sono le seguenti:

  a) incremento (accessione, scambi, doni ed acquisti). Registro cronologico di entrata (R.C.E.);

desiderata; ricerche di antiquariato;

  b) catalogazione (soggettazione, classificazione, tenuta e aggiornamento dei cataloghi);

  c) collocazione (inventari topografici; preparazione dei materiali; produzione, duplicazione ed inserzion delle schede);

  d) conservazione (revisione, rilegatura, macerazione e sottrazione).

  Ognuna delle quattro serie di procedure sopraelencate deve avere una idonea corrispondenza nell'organizzazione interna.

  CAPO 1°   PROCEDURE DELL'INCREMENTO

    - Art. 21 -  

Le raccolte possono accrescersi per acquisti, per doni, per scambi. Le procedure relative all'incremento sono di competenza del bibliotecario.

    - Art. 22 -  

Spetta al Bibliotecario ed ai suoi collaboratori:

  a) ricevere e trattare il materiale accettato in dono e curare i rapporti con i donatori;

  b) esaminare i moduli di proposta acquisto compilati dai lettori;

  c) effettuare le ordinazioni di libri e altri materiali e curare i rapporti con i fornitori della Biblioteca Civica;

  d) ricevere i materiali ordinati; curare le registrazioni nei registri cronologici di entrata; custodire i registri cronologici di entrata;

  e) curare la raccolta delle opere in continuazione, fino al completamento, e la loro registrazione negli appositi schedari;

  f) accertare l'integrità e la buona qualità di tutto il materiale pervenuto.

- Art. 23 -

  REGISTRAZIONE  

I libri e gli altri materiali - opuscoli, periodici, carte, stampe, dischi, audiovisivi e altri materiali acquistati o donati per far parte delle raccolte - devono essere assunti in carico negli appositi registri cronologici di entrata.

  Come ad ogni disco, nastro od oggetto, così ad ogni unità bibliografica deve essere assegnato un distinto numero di registro cronologico di entrata.

  Nei registri cronologici di entrata devono sempre risultare accanto al numero progressivo di ingresso:

- la data di accessione di ogni libro, disco o altro materiale,

- la provenienza (acquisto, scambio o dono) e il nome del fornitore o donatore,

- il prezzo di copertina,

- la collocazione o il simbolo di classificazione assegnati al supporto,

- gli eventuali allegati.  

  - Art. 24 -  

Il numero assegnat, nei registri cronologici di entrata ad ogni libro o supporto audiovisivo entrato a far parte del patrimonio della Biblioteca, deve essere impresso al supporto cui si riferisce.

  Nei libri il numero del registro cronologico di entrata deve essere impresso:

- a tergo delle ultime righe del testo e comunque prima dell'indice;

- negli allegati sulla penultima pagina;

- nei libri a schede sull'ultima scheda;

- nelle stampe, carte geografiche e simili, a tergo e nel centro della carta;

- nei libri con formati strani o materiali particolari (es. libri prescolastici) nel punto ritenuto più opportuno.

  Nei supporti audiovisivi il numero del registro cronologico di entrata deve essere sempre riportato sul contenitore e sugli eventuali allegati ed inoltre:

- nel disco sull'etichetta del lato B e sulla busta che lo contiene;

- nella audiocassetta sull'etichetta del lato B e sul foglio del programma;

- nella videocassetta sul piatto anteriore;

- nel compact disc solo sul contenitore in quanto il supporto non si presta ad etichettatura;

- nella bobina (audio, film, video, ecc.) sulla parte centrale del supporto: sul lato A se è ad unico senso di lettura, sul lato B se è a doppio senso di lettura;

- nelle diapositive, oltre che sul contenitore originale, anche sul caricatore (lineare o circolare) in cui vengono alloggiate.

    - Art. 25 -

  BOLLATURA  

Tutti i volumi e gli stampati, devono essere contrassegnati con un bollo particolare a secco recante il nome della biblioteca. Il bollo deve essere impresso sul frontespizio e nel margine interno di una pagina determinata del testo.

  Anche gli altri materiali audiovisivi devono essere contrassegnati, per quanto possibile senza danno, con il bollo della biblioteca. 

  - Art. 26 -

  DONAZIONI  

Volumi o altri materiali offerti in dono, senza gravami di sorta, alla Biblioteca, sono accettati o respinti dal bibliotecario a sua discrezione dopo averne attestata l'utilità o meno per la Biblioteca stessa. In caso di donazioni di consistenti quantità di volumi, o fondi librari, o intere biblioteche, la decisione sarà presa dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione della Biblioteca e vista una relazione tecnica del bibliotecario.

  La donazione di uno o più volumi, dischi o altro materiale, deve essere accompagnata da lettera scritta debitamente firmata dal donatore. Il bibliotecario comunicherà con lettera agli interessati se la donazione è stata accettata o meno, indicando altresì i numeri di ingresso con cui i materiali sono entrati a far parte del patrimonio della Biblioteca Civica

  - Art. 27 -

ACQUISTI  

Il bibliotecario compila periodicamente gli ordini di acquisto libri e materiale audiovisivo, sia in base a cataloghi e annunci pubblicitari, sia in base alle richieste degli utenti ed alle segnalazioni di esperti.

I criteri di scelta sono stabiliti in armonia con i principi annunciati nel Titolo I del Regolamento e garantiti dalla Commissione di Biblioteca.

In caso di urgenza il bibliotecario può effettuare acquisti del suddetto materiale con semplice buono d'ordine e la liquidazione avrà luogo congiuntamente alle rimanenti ordinazioni.  

  - Art. 28 -

PROPOSTE ACQUISTO  

Gli utenti che desiderano proporre l'acquisto di libri o di altro materiale devono servirsi degli appositi moduli dei "desiderata".

 

  CAPO 2°   PROCEDURE DELLA CATALOGAZIONE E DELLA CLASSIFICAZIONE

  - Art. 29 -  

La catalogazione delle opere a stampa deve essere condotta secondo le "Regole per la compilazione del catalogo alfabetico per autori delle biblioteche italiane", dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per informazioni bibliografiche; mentre la catalogazione del materiale sonoro deve seguire il "Codice Internazionale di Catalogazione della Musica vol. V: documenti sonori", dell'Associazione Internazionale delle Biblioteche Musicali (AIBM).

Ogni variazione alle Regole stabilita dalla varie Commissioni Nazionali deve essere recepita dal Bibliotecario.

  - Art. 30 -  

La soggettazione deve essere condotta sulla base del "Soggettario" elaborato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico, ed ogni altro strumento eventualmente predisposto dagli Organi competenti.

  Il catalogo dei soggetti adottati deve essere disposto nella sala dei cataloghi per il pubblico, come strumento di orientamento per l'accesso agli scaffali aperti.

  Esso è formato da schede recanti le voci a soggetto utilizzate dal catalogatore e, per ogni soggetto, il rinvio in posizioni di classificazione.    

  - Art. 31 -  

Per la classificazione deve essere applicato il sistema Dewey con utilizzazione delle tavole originali nell'edizione più recente.

  Lo schema di classificazione deve essere a disposizione del pubblico in tutte le sale a scaffali aperti; inoltre, su ogni scaffale e ripiano, deve essere approntata apposita segnaletica per facilitare gli utenti nella ricerca dei libri.   

  - Art. 32 -  

Spetta agli incaricati della catalogazione classificazione:

  a) procedere alla compilazione della scheda principale di ogni opera od opuscolo;

  b) procedere alla formazione del soggetto o dei soggetti ed alla sua classificazione e, per i nuovi soggetti curare l'inserzione nell'indice dei soggeti adottati:

  c) compilare il tracciato ed annotare la segnatura a tergo del piatto anteriore del libro;

  d) decidere in quale sezione o fondo l'opera debba essere collocata.

  Analoga procedura deve essere adottata per i dischi, compact disc, audiocassette, videocassette, ecc.  

  - Art. 33 -  

Devono essere a disposione del pubblico per la ricerca e l'utilizzazione del materiale stampato:

a) un catalogo alfabetico per autori;

b) un catalogo alfabetico dei soggetti;

c) un catalogo delle nuove accessioni;

d) un catalogo speciale per i periodici.

  Per le richieste di ascolto dischi e visioni o utilizzo di materiale audiovisivo:

  a) un catalogo alfabetico per autori;

b) un catalogo titoli;

c) un catalogo soggetti.  

  - Art. 34 -  

Qualsiasi trasformazione o interruzione dei cataloghi in uso e qualsiasi decisione di formare nuovi cataloghi deve essere approvata dalla sovrintendenza ai beni librari, dopo l'esame di una relazione presentata dal bibliotecario sulle ragioni tecniche e di servizio pubblico che ne sembrano consigliarla.

  Il bibliotecario è tenuto altresì ad apportare le modifiche riportate nelle varie edizioni della Classificazione Decimale Dewey e tutte le nuove norme di catalogazione stabilite dalle apposite Commissioni Nazionali.  

 

  CAPO 3°   PROCEDURE DELLA COLLOCAZIONE

    - Art. 35 -  

I libri e gli altri materiali possono essere collocati:

  a) nelle sezioni a scaffali aperti nelle quali l'ordinamento riflette la classificazione;

b) nella riserva e nel magazzino dove il materiale può essere collocato sia secondo la classificazione, sia secondo le segnature fisse;

c) nelle sezioni speciali.

  I dischi, le videocassette od ogni altro documento sonoro, devono essere collocati nella Fonoteca a scaffali chiusi, con un sistema di classificazione stabilito dal bibliotecario o dal conduttore della Fonoteca, seguendo, per quanto possibile, le norme nazionali e internazionali in materia, l'uso invalso presso simili istituzioni italiane e le necessità dell'utenza. 

  - Art. 36 -  

Spetta all'incaricato della collocazione:

  a) in base agli elementi della scheda principale, provvedere alla collocazione delle opere e degli altri materiali; 

b) in base al tracciato produrre, a mezzo di duplicazione meccanica, tutte le copie che in aggiunta alla scheda principale sono necessarie per formare:

1 - l'inventario topografico generale (I.T.G.)

2 - il catalogo generale alfabetico

3 - il catalogo soggetto

4 - gli eventuali cataloghi speciali

5 - tutti gli inventari, cataloghi, repertori ritenuti necessari per l'ordinamento e l'utilizzazione dei fondi;

  c) curare l'inserzione delle schede nei vari cataloghi;

  d) preparare i libri, dischi e altri materiali per gli scaffali, e cioè:

1 - annotare la segnatura sul dorso, a mezzo di etichetta, secondo il metodo e nei colori delle varie sezioni etichettando anche la sovracoperta editoriale;

2 - proteggere le copertine facilmente deteriorabili con carta adesiva;

3 - preparare le schede di prestito dei singoli libri riportando alcuni dati indicati nella scheda principale;

  e) provvedere alla collocazione delle opere negli scaffali o nelle vetrine delle nuove accessioni. 

  - Art. 37 -  

L'incaricato della collocazione cura la formazione e l'aggiornamento dell'inventario topografico generale. Le schede che compongono i cataloghi devono essere del formato internazionale e devono essere assicurate agli schedari con meccanismo di blocco comandato a chiave.

 

  CAPO 4°   PROCEDURE DELLA CONSERVAZIONE    

- Art. 38 -  

Spetta all'incaricato della conservazione del materiale:

  a) eseguire le revisioni periodiche in tutte le sezioni a scaffali aperti, sia per rettificare eventuali errori di ricollocazione, sia per rilevare eventuali mancanze;

  b) provvedere, tramite l'apposito personale, a far eseguire le operazioni periodiche di spolveratura di tutte le attrezzature ed i piccoli restauri;

  c) preparare il materiale da affidare ai legatori e gli elenchi relativi;

  d) estrarre dagli scaffali, per lo scarto e la sostituzione, i volumi logorati dall'uso, per i quali l'opera del legatore sarebbe antieconomica o inutile, e consegnarli al bibliotecario per l'esame e le decisioni del caso;

  e) assicurare la manutenzione dei cataloghi ad uso pubblico.  

  - Art. 39 -  

Il programma delle revisioni deve essere predisposto in modo che tutto il materiale sia sottoposto a revisione, a riscontro con gli inventari, almeno una volta ogni tre anni.

  Per le sezioni a scaffali aperti, la revisione dovrà essere eseguita almeno una volta all'anno; la rettifica per eventuali errori di collocazione deve essere settimanale.  

  - Art. 40 -  

Nel corso delle operazioni, e occasionalmente quando se ne riscontri la necessità, spetta al bibliotecario decidere sulla opportunità di eliminare o sostituire le opere logore.

   

  TITOLO V   L'USO PUBBLICO    

- Art. 41 -  

La biblioteca pubblica comunale organizza i seguenti servizi:

  a) per i ragazzi:

- una sala di prestito a scaffali aperti,

- una o più sale di lettura,

- una sezione libri prescolastici,

- una sezione libri in lingua originale,

- una sezione riviste,

- un bollettino delle nuove accessioni, specificamente rivolto ai ragazzi, elencante le novità pervenute recentemente in biblioteca, con eventuali note e indicazioni di lettura,

- attività di animazione del libro;

  b) per adulti:

- più sale di prestito a scaffali aperti,

- più sale di consultazione e di studio,

- una sezione emeroteca,

- una sezione di libri in lingua originale,

- una sezione di storia locale,

- un bollettino delle nuove accessioni , elencante le novità pervenute recentemente in biblioteca, con eventuali note e indicazioni di lettura, itinerari bibliografici, notizie sulle attività della biblioteca,

- vetrina novità;

  c) per tutti:

- un servizio di distribuzione,

- un servizio di prestito,

- un servizio di informazione,

- consulenza e guida alla lettura,

- un servizio di fonoteca,

- un servizio di fotocopiatura a pagamento,

- un servizio di prestito direttamente a domicilio per anziani e portatori di handicap (in presenza di una sufficiente domanda per questo tipo di servizio),

- attività culturali di vario genere correlate alla funzione propria della biblioteca di diffusione della lettura e dell'informazione, del libro e del documento.  

  - Art. 42 -  

Le principali procedure dell'uso pubblico sono le seguenti:

  a) definizione delle condizioni dell'uso (categorie di frequentatori, orario, norme di comportamento);

  b) procedura del prestito.

   

  CAPO 1°   DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI DELL'USO      

1°) Categorie di frequentatori:

  - Art. 43 -  

Chiunque può accedere alla biblioteca per utilizzare il patrimonio librario ed i servizi secondo le modalità stabilite dalla Commissione.  

  - Art. 44 -  

L'età per essere ammessi all'utilizzo di determinate sezioni sarà stabilita dalla Commissione.

   2°) Orario:

  - Art. 45 -  

Gli orari di apertura della biblioteca e della fonoteca sono fissati dall'Amministrazione Comunale su proposta della Commissione della Biblioteca. L'orario di apertura deve essere comunque determinato in modo da consentire a tutti i gruppi della comunità cittadina di utilizzare i servizi.  

  - Art. 46 -  

Anche i periodi annuali di chiusura vengono fissati dall'Amministrazione Comunale su proposta della Commissione della Biblioteca, anche in base alla programmazione di inventari o revisioni del patrimonio.   

3°) Norme di comportamento:  

-Art. 47 -  

I frequentatori sono tenuti a lasciare nel vestibolo ombrelli, soprabiti, borse e ogni altro impedimento che possa ingombrare tavoli e sedie e rendere più difficile l'opera di vigilanza del personale addetto; deve pertanto essere assicurato un servizio di ricovero borse a mezzo di contrassegni da attuarsi con personale commesso.  

  - Art. 48 -  

I frequentatori devono osservare un contegno tale da non recarsi vicendevolmente disturbo. E' ovviamente vietato fare segni o annotazioni di qualunque tipo sui libri e sugli altri materiali, a pena di eventuali sanzioni pecuniarie di cui all'art. 49.

L'utente dovrà altresì attenersi a tutte le altre norme di comportamento che verranno disposte dal bibliotecario, sentita la Commissione Tecnica.  

  - Art. 49 -  

Chi danneggia materiale o arredi della biblioteca o della fonoteca è tenuto a rispondere del danno, sia sostituendo le cose danneggiate o perdute con altre identiche, sia versandone il valore nella misura determinata dal bibliotecario o, per le cose di maggior pregio dalla Commissione della Biblioteca.  

In caso di ritardo nella consegna del libro preso in prestito, l'utente qualora inadempiente dopo il trentunesimo giorno di ritardo è tenuto al pagamento di una multa per ogni giorno di ritardo accumulato a partire dalla scadenza del periodo di prestito fino al momento della restituzione.    

  CAPO 2°

  PROCEDURA DEL PRESTITO    

- Art. 50 -  

Chiunque può iscriversi al prestito per ottenerne libri ed altri materiali, con le limitazioni e le cautele stabilite dal bibliotecario e dalla Commissione Tecnica.

  Tutti gli iscritti possono avere in prestito uno o più libri contemporaneamente per un periodo di 30 giorni rinnovabili, anche telefonicamente, se il libro non è stato prenotato da altri utenti. 

  - Art. 51 -  

Il Bibliotecario, o i suoi collaboratori, all'atto dell'iscrizione rilasciano all'utente una tessera valida fino al 31 dicembre dell'anno in corso che conferisce la facoltà di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

  In caso di smarrimento della tessera di iscrizione l'utente che richiede il duplicato è tenuto al pagamento di una cifra stabilita dall'Amministrazione Comunale a titolo di rimborso spese.  

  - Art. 52 -

  La Biblioteca Civica, oltre ai singoli utenti, può dare in prestito libri, o gruppi di libri e materiale audiovisivo, alle scuole cittadine o ad altri settori comunali su richiesta scritta.

  Gli Enti che richiedono il prestito sono garanti della conservazione del materiale e si impegnano al rimborso delle spese in caso di danni; tale clausola deve risultare sugli appositi moduli di prestito.

  I limiti qualitativi e quantitativi e la durata dei prestiti a scuole od altri Enti, sono fissati a giudizio del bibliotecario, in relazione alla disponibilità ed ai bisogni.

      TITOLO VI   LE SEZIONI SPECIALI    

- Art. 53 -  

Si considerano "Sezioni speciali" in quanto vi si applicano particolari procedure di ordinamento e uso, le seguenti:

1) sezione della storia locale,

2) sezione chiusa dei manoscritti ed autografi, dei libri rari e pregevoli, delle stampe,

3) sezione del materiale periodico,

4) sezione ragazzi,

5) fonoteca - videoteca.  

  - Art. 54 -  

Il materiale della sezione chiusa deve essere consegnato ai richiedenti in base a richiesta scritta compilata in apposito modulo.  

  - Art. 55 -  

Tutto il materiale della sezione chiusa è escluso dal prestito a domicilio fuorchè in casi eccezionali a discrezione del bibliotecario.  

  - Art. 56 -  

Le opere che interessano gli studi di storia locale, devono essere collocate nella sezione della storia locale con una classificazione più particolareggiata.

    - Art. 57 -  

Anche il materiale della storia locale deve essere utilizzabile per mostre e iniziative culturali.

    - Art. 58 -  

Le opere della sezione storia locale sono ammesse al prestito a domicilio.

Sono esclusi dal prestito, naturalmente, le opere e gli opuscoli che presentano carattere di rarità.  

  - Art. 59 -  

Tutto il materiale della sezione periodici è di norma escluso al prestito, fuorchè in casi particolari a discrezione del bibliotecario.

Per quanto attiene l'uso dei quotidiani e riviste la Commissione della Biblioteca sarà impegnata a svilupparne la diffusione con possibilità di studi e confronti. 

  - Art. 60 -  

Il servizio di lettura organizzato nella Sezione Ragazzi della Biblioteca Civica dovrà essere impostato tenendo presente le specifiche esigenze della fascia di età (o per le diverse fasce di età) dell'utenza cui è rivolto. Ciò vale per le caratteristiche dell'arredamento, per quelle della classificazione e collocazione, e per le modalità di comportamento cui gli utenti sono tenuti. Deve essere istituito anche un apposito settore per i bambini di età prescolare.

- Art. 61 -  

Nella Sezione Ragazzi della Biblioteca Civica potranno essere organizzate attività di animazione del libro, letture guidate, giochi o altre attività aventi come fine la promozione e la diffusione della lettura. In particolare per singole classi si effettueranno visite guidate, negli orari in cui la Biblioteca è chiusa al pubblico, per presentare i servizi della Biblioteca ed i meccanismi di ricerca di un testo tramite i cataloghi.

  Dette attività fanno parte integrante del servizio di pubblica lettura per ragazzi erogato dalla Biblioteca Civica, e potranno essere rivolte a scolaresche, gruppi di lettura, oppure ai frequentatori della Biblioteca negli orari di apertura.  

  - Art. 62 -  

Nell'ambito dei servizi di carattere specialistico organizzati dalla Biblioteca Civica, viene erogato quello di Fonoteca.

  Il servizio consiste in:

a) attività di ascolto individuale nell'ambiente della Fonoteca,

b) attività di ascolto collettivo, in orari concordati, per gruppi organizzati, scolaresche, ecc.,

c) servizio di consulenza e guida all'ascolto, anche tramite materiale appositamente preparato,

d) attività di vario genere legate a specifiche richieste dell'utenza, o comunque a esigenze divulgative e didattiche. 

  - Art. 63 -  

Può accedere al servizio di Fonoteca chiunque, purchè iscritto alla Biblioteca Civica. La tessera di iscrizione alla Biblioteca sarà contrassegnata in quanto caso anche con il timbro della Fonoteca.  

  - Art. 64 -

  Per l'orario di apertura al pubblico del servizio di Fonoteca si fa riferimento, in linea generale, all'art. 45 del presente Regolamento.

  Orari particolari per visite guidate e ascolto collettivo, di cui alla lettera b) dell'art. 62 saranno concordati con l'ufficio biblioteca.  

  - Art. 65 -  

Il materiale audio della sezione Fonoteca è di norma escluso dal prestito, mentre il materiale audiovisivo (videocassette, diapositive , ecc.), con le relative attrezzature per l'utilizzo (proiettore, videoregistratore, ecc.) può essere prestato per uso didattico, solo su precisa richiesta scritta in cui vengono specificate la destinazione d'uso e il periodo di prestito. 

  - Art. 66 -  

In futuro potrà verificarsi l'opportunità di concedere in prestito ordinario il patrimonio in dotazione alla Fonoteca. Tale servizio verrà regolato secondo norma da stabilirsi con apposito atto deliberativo.  

  - Art. 67 -  

Visto il carattere specialistico del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà affidare incarichi di consulenza a personale esperto per tutti i problemi relativi all'incremento del patrimonio, suo utilizzo, alla catalogazione del materiale sonoro e a particolari iniziative di diffusione e divulgazione della cultura musicale. 

  - Art. 68 -  

L'automazione delle funzioni di catalogazione, prestito, acquisizione libraria, potrà portare a modifiche dell'iter procedurale descritto negli articoli precedenti. In ogni caso verrà fatto riferimento alle scelte compiute nell'ambito del SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale), del Sistema Bibliotecario Nord-Est Milano e gli indirizzi regionali e provinciali in materia.  

  - Art. 69 -  

Qualunque modifica al presente Regolamento deve essere approvata dal Consiglio Comunale previo parere espresso a maggioranza qualificata dalla Commissione della Biblioteca e parere dell'Assemblea degli iscritti.

 
 Logo Biblioteca Cologno Monzese Stemma della Città di Cologno Monzese




cerca sul sito
Recapiti dei servizi e del personale