Regolamento parzialmente abrogato della Biblioteca Civica di Cologno Monzese, sostituito con
quello approvato dal Consiglio Comunale in data 11.12.2000
Di questo regolamento restano in vigore finalità e obiettivi stabiliti dall'art.2 e tutte le restanti norme e procedure previste dall'art.20 all'art.69
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regolamento vigente
CITTÀ
DI COLOGNO MONZESE
Provincia
di Milano
S ETTORE
CULTURA
BIBLIOTECA
CIVICA
REGOLAMENTO
Biblioteca Civica
TITOLO I
DISPOSIZIONI
GENERALI E FINALITA'
-
Art. 1 -
Il Comune di Cologno Monzese
istituisce il servizio della Civica Biblioteca, provvista di sede
autonoma ed indipendente, nello spirito della Resistenza, della
Costituzione della Repubblica e della Legge
Regionale 14 dicembre 1985, n.81.
La Biblioteca Civica è un
Istituto culturale che opera al servizio di tutti i cittadini per
offrire la possibilità di:
a) diffondere l'informazione
con criteri di imparzialità e pluralismo nei confronti delle
varie opionioni,
b) favorire con ogni mezzo di
comunicazione la crescita e l'aggiornamento culturale della
cittadinanza,
c) documentare la storia e il
patrimonio culturale, artistico, letterario locale anche
attraverso la costituzione di una sezione di storia locale o di un
archivio storico,
d) stimolare l'educazione
permanente.
- Art. 2 -
Per il raggiungimento delle sue
finalità la Biblioteca comunale:
a) propone l'acquisto e
provvede alla raccolta ed ordinamento dei libri ed altro materiale
di informazione e documentazione secondo gli standard regionali,
garantendo la custodia, l'integrità ed il godimento pubblico del
materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore
storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio e
assicurando altresì un servizio di fotoriproduzione dei medesimi;
b) assicura il reperimento,
l'acquisizione, la tutela ed il godimento pubblico delle opere
manoscritte o a stampa, nonchè dei documenti di interesse locale;
c) propone e adotta le
iniziative atte a diffondere la conoscenza della storia e delle
tradizioni locali;
d) promuove l'utilizzo delle
raccolte, a mezzo di servizi di lettura e prestito, organizzando
altresì servizio di informazione e di guida alla lettura;
e) stimola gli interessi
culturali, collaborando con altri Enti, Associazioni, con la
scuola e relativi organi attraverso un programma di attività
esteso e diversificato;
f) attua la cooperazione
bibliotecaria associandosi con altri Comuni in un Sistema
Bibliotecario Intercomunale.
TITOLO II
GESTIONE E ORGANI
DELLA BIBLIOTECA
-
Art. 3 -
L'Amministrazione Comunale amministra
il servizio della Biblioteca Civica avvalendosi delle
sottoelencate forme di gestione sociale nello spirito e nei limiti
fissati dalla Legge Regionale 14.12.1985, n. 81.
- Art. 4 -
ORGANI
DELLA BIBLIOTECA
Gli organi della Biblioteca sono i
seguenti:
a) l'Assemblea degli iscritti;
b) la Commissione della Biblioteca (C.d.B.);
c) il Presidente della Commissione di
Biblioteca.
- Art. 5 -
L'ASSEMBLEA
DEGLI ISCRITTI
L'Assemblea ordinaria degli iscritti
ha luogo almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente
della Commissione della Biblioteca. In mancanza di ciò
l'Assemblea può essere convocata anche da un minimo di 1/3 dei
consiglieri o di 1/3 degli iscritti aventi diritto al voto. La
convocazione viene effettuata con lettera o manifesti almeno 10
giorni prima della data dell'Assemblea, comunicando inoltre
l'ordine del giorno. Il possesso della tessera di iscrizione alla
Bblioteca consente la partecipazione all'assemblea e alla
votazione. Non è comunque ammessa la delega.
L'Assemblea è presieduta dal
Presidente della Commissione della Biblioteca o, in sua assenza,
dal vice-presidente.
L'Assemblea straordinaria può
essere convocata in qualsiasi momento con le stesse modalità di
quella ordinaria tranne che per i giorni di preavviso che vengono
ridotti a cinque.
Entro il mese di ottobre di
ogni anno sarà convocata l'Assemblea ordinaria in cui verrà
esaminata e verrà posta ai voti la relazione sull'attività
svolta nell'anno terminato e verrà discusso il programma di
massima da attuarsi nell'anno successivo.
Copia della relazione dovrà
essere altresì trasmessa ai componenti della Commissione della
Biblioteca, all'Amministrazione Comunale ed esposta in Biblioteca.
L'Assemblea si intende
validamente costituita, qualunque sia il numero dei partecipanti.
Tutte le votazioni dell'Assemblea saranno effettuate a maggioranza
semplice dei presenti, con voto palese, tranne quello riguardante
persone per cui è richiesto lo scrutinio segreto. Hanno diritto
al voto gli iscritti che hanno compiuto 16 anni al momento della
votazione.
- Art. 6 -
COMMISSIONE
DELLA BIBLIOTECA
Il raggiungimento delle finalità di
cui all'art. 1 e lo svolgimento dei relativi compiti ed attività,
sono assicurati dalla Commissione della Biblioteca.
In particolare, per quanto
riguarda lo svolgimento delle varie attività, la Commissione
della Biblioteca si atterrà ai seguenti criteri:
a) nell'ambito della funzione
di promozione culturale della Biblioteca, la Commissione della
Biblioteca organizzerà incontri e riunioni allo scopo di favorire
il dibattito e la conoscenza dei problemi ed argomenti legati alle
finalità istitutive della stessa. Si cercherà cioè di
documentare in maniera precisa, diretta e obiettiva, mettendo al
confronto, quanto il problema lo richieda, opinioni e tesi
diverse, in modo che i termini del problema emergano dalle varie
esposizioni;
b) all'interno della biblioteca
possono costituirsi gruppi di studio secondo modalità da loro
stessi decise debitamente ratificate dall'Amministrazione
Comunale;
c) gli Enti, Associazioni,
Partiti, gruppi esterni o di studio che ne facciano richiesta alla
Commissione della Biblioteca entro i termini previsti
dall'Amministrazione Comunale, e ne ottengano l'autorizzazione
nelle forme regolamentari, possono usufruire delle sale di
riunione della Biblioteca per conferenze , dibattiti e riunioni
pubbliche. L'autorizzazione è negata nei casi in cui l'utilizzo
del locale sia in contrasto con le finalità della Biblioteca e
con le norme di funzionamento o con impegni precedenti già
assunti.
- Art. 7 -
MEMBRI
COMMISSIONE DELLA BIBLIOTECA
La Commissione della Biblioteca è
costituita da 11+1 membri e precisamente:
- il Sindaco o Assessore delegato -
membro di diritto;
- 3 membri designati dal Consiglio
Comunale nel rispetto delle minoranze;
- 3 membri eletti dall'Assemblea degli
iscritti;
- 1 rappresentante delle
Organizzazioni Sindacali, congiuntamente designato dalle
organizzazioni più rappresentantive;
- 1 rappresentante dei Consigli di
Circolo e di Istituto, designati dal Distretto Scolastico su
indicazione dei vari Consigli;
- 2 rappresentanti dei gruppi
culturali;
- il bibliotecario fa parte della
Commissione con compiti specifici di consulenza e con voto
consultivo.
Ogni elettore può votare un massimo
di 2 nomi; i candidati possono essere scelti fra gli aventi
diritto al voto, purchè abbiano compiuto il 16°
anno di età alla data di convocazione dell'assemblea.
La Commissione della Biblioteca resta
in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
I membri della Commissione della
Biblioteca che non partecipano ingiustificatamente a tre riunioni
consecutive decadono e sono immediatamente sostituiti dagli organi
competenti seguendo l'ordine di graduatoria ottenuto nella
eventuale votazione effettuata.
- Art. 8 -
CONVOCAZIONE
E RIUNIONI COMMISSIONE DELLA BIBLIOTECA
La Commissione della Biblioteca è
convocata per la prima volta dal Sindaco entro 10 giorni dalla
elezione di tutti i suoi membri.
La Commissione della Biblioteca
può decidere con la presenza della maggioranza dei suoi membri e
deve essere convocata, almeno una volta al mese, dal Presidente o
su richiesta di 4 consiglieri, con avviso da recapitarsi 3 giorni
prima della data fissata per la convocazione. Deve anche essere
affisso avviso pubblico nei locali della Biblioteca.
Qualora nelle sedute di prima
convocazione non venga raggiunto il numero legale, la Commissione
della Biblioteca è convocata in seconda convocazione entro cinque
giorni e delibera a maggioranza semplice (purchè non inferiore a
1/3).
Le decisioni della Commissione
della Biblioteca vengono prese a maggioranza semplice e con voto
palese, mentre lo scrutinio segreto è richiesto per votazioni
riguardanti persone.
Nella prima riunione la
Commissione della Biblioteca elegge il Presidente e il Vice
Presidente.
- Art. 9 -
COMPITI
DELLA COMMISSIONE DELLA BIBLIOTECA
La Commissione della Biblioteca
formula proposte all'Amministrazione Comunale per decisioni
riguardanti gli orari, l'apertura, la chiusura e le norme di
funzionamento e di organizzazione della Biblioteca.
Ha compiti propositivi e
consultivi in ordine al programma della Biblioteca formulato
dall'Ente locale e di verifica sull'attuazione dello stesso.
Mantiene il collegamento con
l'utenza esprimendo e trasmettendo le sue esigenze.
Spetta alla Commissione della
Biblioteca decidere la sospensione dell'iscrizione o dell'accesso
alla Biblioteca per quelle persone o gruppi il cui comportamento
fosse in contrasto con le norme del presente Regolamento.
- Art. 10 -
SOPPRESSO
-
Art. 11 -
COMPITI
DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DELLA BIBLIOTECA
Il Presidente rappresenta
ufficialmente la Biblioteca nei rapporti esterni e la sua azione
è strettamente vincolata alle deliberazioni dell'Assemblea e
della Commissione della Biblioteca.
Il Presidente rappresenta
altresì la Commissione della Biblioteca nei confronti
dell'Assemblea.
Spetta al Presidente svolgere
tutti i compiti che gli sono assegnati dal Regolamento ed in
particolare:
a) convocare e presiedere la
Commissione e disporre per l'attuazione delle decisioni della
stessa;
b) firmare la corrispondenza e
gli atti della Commissione;
c) mantenere i collegamenti con
le forze culturali, sociali, politiche e con le istituzioni
locali;
d) prendere i provvedimenti di
urgenza salvo ratifica della Commissione.
In caso di assenza o di
impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.
-
Art. 12 -
COMPITI
DEL BIBLIOTECARIO
Spetta al Bibliotecario svolgere tutti
i compiti connessi alla direzione dell'istituto culturale. In
particolare:
a) esercita funzioni tecniche
ed organizzative inerenti all'attività della pubblica Biblioteca;
b) assicura le procedure di
maggior impiego tecnico (scelta e ordinazione dei libri,
periodici, audiovisivi, tenendo conto dei suggerimenti degli
utenti, accettazione di doni e proposta degli scambi, revisione
della catalogazione, classificazione, soggettazione ed inserzione
schede, informazioni, consulenza e guida, manifestazioni culturali
, ordinamento, incremento ed uso pubblico delle varie sezioni,
ecc.);
c) è responsabile della
consistenza e della conservazione delle raccolte;
d) provvede alle piccole spese
attraverso un particolare fondo del quale annualmente rende conto;
e) elabora insieme alla
Commissione della Biblioteca il programma annuale delle attività
culturali e di aggiornamento professionale e ne cura l'attuazione;
f) elabora periodicamente una
relazione tecnico-statistica sul funzionamento della Biblioteca
Civica e la presenta alla Commissione della Biblioteca insieme
alle proposte di riforma delle procedure o di sviluppo dei servizi
ritenute necessarie per offrire alla comunità servizi migliori al
minor costo possibile;
g) convoca e presiede la
Commissione Tecnica del personale della Biblioteca;
h) espleta tutte le altre
funzioni previste dal profilo professionale in Pianta Organica.
TITOLO III
-
Art. 13 -
PERSONALE
Il personale tecnico della Biblioteca
è costituito da bibliotecari e assistenti di biblioteca, ed è
indicato nelle apposite tabelle deliberate dal Consiglio Comunale.
- Art. 14 -
CONCORSI
I posti di bibliotecario e di
assistente di biblioteca di ruolo sono conferiti mediante pubblici
concorsi facendo riferimento al Regolamento concorsuale del
Comune.
a) Possono partecipare ai
concorsi coloro che sono in possesso rispettivamente del diploma
di laurea e del diploma di scuola media superiore.
b) Costituiscono titolo
preferenziale la frequenza con esito positivo a corsi di
formazione e/o specializzazione presso istituti universitari nonchè
eventuali attestati e certificati regionali di frequenza a corsi
di qualificazione, aggiornamento e specializzazione in materia
riguardanti l'organizzazione bibliotecaria.
c) Costituisce altresì titolo
preferenziale l'aver prestato servizio, anche non continuativo,
per almeno un biennio svolgendo attività equipollenti a quelle di
bibliotecario o di assistente di biblioteca.
d) I bandi di concorso devono
prevedere fra le materie di esame quelle attinenti la
biblioteconomia.
e) Nella commissione d'esame
per bibliotecari, responsabili di biblioteca, di norma è prevista
la presenza di un funzionario del servizio biblioteche e beni
librari e documentari della Giunta Regionale o di un esperto
designato dal servizio stesso, anche esterno alla regione.
Il concorso di bibliotecario
deve essere bandito entro tre mesi dal giorni in cui si è
prodotta la vacanza e secondo le modalità previste dal
regolamento generale del personale del comune.
- Art. 15 -
Il bibliotecario e gli assistenti di
biblioteca vengono inquadrati nei ruoli organici della biblioteca
alle condizioni indicate nella tabella di cui al precedente art.
13 e tenuto conto di tutte le altre norme previste per il
personale degli altri settori dell'Amministrazione Comunale.
-
Art. 16 -
Il personale che dovrà coadiuvare il
bibliotecario sarà indicato dall'Amministrazione Comunale, in
base alle necessità dei vari servizi ed allo sviluppo della
biblioteca.
-
Art. 17 -
Il personale della Biblioteca è
tenuto a partecipare ai corsi o seminari di aggiornamento,
organizzati dalla Provincia, dalla Regione e da altri Enti,
relativi al servizio di pubblica lettura della Biblioteca.
-
Art. 18 -
Per i provvedimenti disciplinari
concernenti il personale si fa riferimento alle norme stabilite
dal regolamento organico comunale.
-
Art. 19 -
Tutto il personale è tenuto a
prestare servizio, se richiesto, anche in ore straordinarie,
secondo le norme vigenti in materia.
TITOLO
IV
ORDINAMENTO
INTERNO
-
Art. 20 -
Le procedure dell'ordinamento interno
sono le seguenti:
a) incremento (accessione,
scambi, doni ed acquisti). Registro cronologico di entrata (R.C.E.);
desiderata; ricerche di antiquariato;
b) catalogazione (soggettazione,
classificazione, tenuta e aggiornamento dei cataloghi);
c) collocazione (inventari
topografici; preparazione dei materiali; produzione, duplicazione
ed inserzion delle schede);
d) conservazione (revisione,
rilegatura, macerazione e sottrazione).
Ognuna delle quattro serie di
procedure sopraelencate deve avere una idonea corrispondenza
nell'organizzazione interna.
CAPO 1°
PROCEDURE DELL'INCREMENTO
-
Art. 21 -
Le raccolte possono accrescersi per
acquisti, per doni, per scambi. Le procedure relative
all'incremento sono di competenza del bibliotecario.
-
Art. 22 -
Spetta al Bibliotecario ed ai suoi
collaboratori:
a) ricevere e trattare il
materiale accettato in dono e curare i rapporti con i donatori;
b) esaminare i moduli di
proposta acquisto compilati dai lettori;
c) effettuare le ordinazioni di
libri e altri materiali e curare i rapporti con i fornitori della
Biblioteca Civica;
d) ricevere i materiali
ordinati; curare le registrazioni nei registri cronologici di
entrata; custodire i registri cronologici di entrata;
e) curare la raccolta delle
opere in continuazione, fino al completamento, e la loro
registrazione negli appositi schedari;
f) accertare l'integrità e la
buona qualità di tutto il materiale pervenuto.
- Art. 23 -
REGISTRAZIONE
I libri e gli altri materiali -
opuscoli, periodici, carte, stampe, dischi, audiovisivi e altri
materiali acquistati o donati per far parte delle raccolte -
devono essere assunti in carico negli appositi registri
cronologici di entrata.
Come ad ogni disco, nastro od
oggetto, così ad ogni unità bibliografica deve essere assegnato
un distinto numero di registro cronologico di entrata.
Nei registri cronologici di
entrata devono sempre risultare accanto al numero progressivo di
ingresso:
- la data di accessione di ogni libro,
disco o altro materiale,
- la provenienza (acquisto, scambio o
dono) e il nome del fornitore o donatore,
- il prezzo di copertina,
- la collocazione o il simbolo di
classificazione assegnati al supporto,
- gli eventuali allegati.
- Art. 24 -
Il numero assegnat, nei registri
cronologici di entrata ad ogni libro o supporto audiovisivo
entrato a far parte del patrimonio della Biblioteca, deve essere
impresso al supporto cui si riferisce.
Nei libri il numero del
registro cronologico di entrata deve essere impresso:
- a tergo delle ultime righe del testo
e comunque prima dell'indice;
- negli allegati sulla penultima
pagina;
- nei libri a schede sull'ultima
scheda;
- nelle stampe, carte geografiche e
simili, a tergo e nel centro della carta;
- nei libri con formati strani o
materiali particolari (es. libri prescolastici) nel punto ritenuto
più opportuno.
Nei supporti audiovisivi il
numero del registro cronologico di entrata deve essere sempre
riportato sul contenitore e sugli eventuali allegati ed inoltre:
- nel disco sull'etichetta del lato B
e sulla busta che lo contiene;
- nella audiocassetta sull'etichetta
del lato B e sul foglio del programma;
- nella videocassetta sul piatto
anteriore;
- nel compact disc solo sul
contenitore in quanto il supporto non si presta ad etichettatura;
- nella bobina (audio, film, video,
ecc.) sulla parte centrale del supporto: sul lato A se è ad unico
senso di lettura, sul lato B se è a doppio senso di lettura;
- nelle diapositive, oltre che sul
contenitore originale, anche sul caricatore (lineare o circolare)
in cui vengono alloggiate.
-
Art. 25 -
BOLLATURA
Tutti i volumi e gli stampati, devono
essere contrassegnati con un bollo particolare a secco recante il
nome della biblioteca. Il bollo deve essere impresso sul
frontespizio e nel margine interno di una pagina determinata del
testo.
Anche gli altri materiali
audiovisivi devono essere contrassegnati, per quanto possibile
senza danno, con il bollo della biblioteca.
- Art. 26 -
DONAZIONI
Volumi o altri materiali offerti in
dono, senza gravami di sorta, alla Biblioteca, sono accettati o
respinti dal bibliotecario a sua discrezione dopo averne attestata
l'utilità o meno per la Biblioteca stessa. In caso di donazioni
di consistenti quantità di volumi, o fondi librari, o intere
biblioteche, la decisione sarà presa dalla Giunta Comunale,
sentito il parere della Commissione della Biblioteca e vista una
relazione tecnica del bibliotecario.
La donazione di uno o più
volumi, dischi o altro materiale, deve essere accompagnata da
lettera scritta debitamente firmata dal donatore. Il bibliotecario
comunicherà con lettera agli interessati se la donazione è stata
accettata o meno, indicando altresì i numeri di ingresso con cui
i materiali sono entrati a far parte del patrimonio della
Biblioteca Civica.
- Art. 27 -
ACQUISTI
Il bibliotecario compila
periodicamente gli ordini di acquisto libri e materiale
audiovisivo, sia in base a cataloghi e annunci pubblicitari, sia
in base alle richieste degli utenti ed alle segnalazioni di
esperti.
I criteri di scelta sono stabiliti in
armonia con i principi annunciati nel Titolo I del Regolamento e
garantiti dalla Commissione di Biblioteca.
In caso di urgenza il bibliotecario può
effettuare acquisti del suddetto materiale con semplice buono
d'ordine e la liquidazione avrà luogo congiuntamente alle
rimanenti ordinazioni.
- Art. 28 -
PROPOSTE ACQUISTO
Gli utenti che desiderano proporre
l'acquisto di libri o di altro materiale devono servirsi degli
appositi moduli dei "desiderata".
CAPO 2°
PROCEDURE DELLA CATALOGAZIONE E
DELLA CLASSIFICAZIONE
- Art. 29 -
La catalogazione delle opere a stampa
deve essere condotta secondo le "Regole per la compilazione
del catalogo alfabetico per autori delle biblioteche
italiane", dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle
Biblioteche Italiane e per informazioni bibliografiche; mentre la
catalogazione del materiale sonoro deve seguire il "Codice
Internazionale di Catalogazione della Musica vol. V: documenti
sonori", dell'Associazione Internazionale delle Biblioteche
Musicali (AIBM).
Ogni variazione alle Regole stabilita
dalla varie Commissioni Nazionali deve essere recepita dal
Bibliotecario.
- Art. 30 -
La soggettazione deve essere condotta
sulla base del "Soggettario" elaborato presso la
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, dell'Istituto Centrale
per il Catalogo Unico, ed ogni altro strumento eventualmente
predisposto dagli Organi competenti.
Il catalogo dei soggetti
adottati deve essere disposto nella sala dei cataloghi per il
pubblico, come strumento di orientamento per l'accesso agli
scaffali aperti.
Esso è formato da schede
recanti le voci a soggetto utilizzate dal catalogatore e, per ogni
soggetto, il rinvio in posizioni di classificazione.
- Art. 31 -
Per la classificazione deve essere
applicato il sistema Dewey con utilizzazione delle tavole
originali nell'edizione più recente.
Lo schema di classificazione
deve essere a disposizione del pubblico in tutte le sale a
scaffali aperti; inoltre, su ogni scaffale e ripiano, deve essere
approntata apposita segnaletica per facilitare gli utenti nella
ricerca dei libri.
- Art. 32 -
Spetta agli incaricati della
catalogazione classificazione:
a) procedere alla compilazione
della scheda principale di ogni opera od opuscolo;
b) procedere alla formazione
del soggetto o dei soggetti ed alla sua classificazione e, per i
nuovi soggetti curare l'inserzione nell'indice dei soggeti
adottati:
c) compilare il tracciato ed
annotare la segnatura a tergo del piatto anteriore del libro;
d) decidere in quale sezione o
fondo l'opera debba essere collocata.
Analoga procedura deve essere
adottata per i dischi, compact disc, audiocassette, videocassette,
ecc.
- Art. 33 -
Devono essere a disposione del
pubblico per la ricerca e l'utilizzazione del materiale stampato:
a) un catalogo alfabetico per autori;
b) un catalogo alfabetico dei
soggetti;
c) un catalogo delle nuove accessioni;
d) un catalogo speciale per i
periodici.
Per le richieste di ascolto
dischi e visioni o utilizzo di materiale audiovisivo:
a) un catalogo alfabetico per
autori;
b) un catalogo titoli;
c) un catalogo soggetti.
- Art. 34 -
Qualsiasi trasformazione o
interruzione dei cataloghi in uso e qualsiasi decisione di formare
nuovi cataloghi deve essere approvata dalla sovrintendenza ai beni
librari, dopo l'esame di una relazione presentata dal
bibliotecario sulle ragioni tecniche e di servizio pubblico che ne
sembrano consigliarla.
Il bibliotecario è tenuto
altresì ad apportare le modifiche riportate nelle varie edizioni
della Classificazione Decimale Dewey e tutte le nuove norme di
catalogazione stabilite dalle apposite Commissioni Nazionali.
CAPO 3°
PROCEDURE DELLA COLLOCAZIONE
-
Art. 35 -
I libri e gli altri materiali possono
essere collocati:
a) nelle sezioni a scaffali
aperti nelle quali l'ordinamento riflette la classificazione;
b) nella riserva e nel magazzino dove
il materiale può essere collocato sia secondo la classificazione,
sia secondo le segnature fisse;
c) nelle sezioni speciali.
I dischi, le videocassette od
ogni altro documento sonoro, devono essere collocati nella
Fonoteca a scaffali chiusi, con un sistema di classificazione
stabilito dal bibliotecario o dal conduttore della Fonoteca,
seguendo, per quanto possibile, le norme nazionali e
internazionali in materia, l'uso invalso presso simili istituzioni
italiane e le necessità dell'utenza.
- Art. 36 -
Spetta all'incaricato della
collocazione:
a) in base agli elementi della
scheda principale, provvedere alla collocazione delle opere e
degli altri materiali;
b) in base al tracciato produrre, a
mezzo di duplicazione meccanica, tutte le copie che in aggiunta
alla scheda principale sono necessarie per formare:
1 - l'inventario topografico generale
(I.T.G.)
2 - il catalogo generale alfabetico
3 - il catalogo soggetto
4 - gli eventuali cataloghi speciali
5 - tutti gli inventari, cataloghi,
repertori ritenuti necessari per l'ordinamento e l'utilizzazione
dei fondi;
c) curare l'inserzione delle
schede nei vari cataloghi;
d) preparare i libri, dischi e
altri materiali per gli scaffali, e cioè:
1 - annotare la segnatura sul dorso, a
mezzo di etichetta, secondo il metodo e nei colori delle varie
sezioni etichettando anche la sovracoperta editoriale;
2 - proteggere le copertine facilmente
deteriorabili con carta adesiva;
3 - preparare le schede di prestito
dei singoli libri riportando alcuni dati indicati nella scheda
principale;
e) provvedere alla collocazione
delle opere negli scaffali o nelle vetrine delle nuove accessioni.
- Art. 37 -
L'incaricato della collocazione cura
la formazione e l'aggiornamento dell'inventario topografico
generale. Le schede che compongono i cataloghi devono essere del
formato internazionale e devono essere assicurate agli schedari
con meccanismo di blocco comandato a chiave.
CAPO 4°
PROCEDURE DELLA CONSERVAZIONE
- Art. 38 -
Spetta all'incaricato della
conservazione del materiale:
a) eseguire le revisioni
periodiche in tutte le sezioni a scaffali aperti, sia per
rettificare eventuali errori di ricollocazione, sia per rilevare
eventuali mancanze;
b) provvedere, tramite
l'apposito personale, a far eseguire le operazioni periodiche di
spolveratura di tutte le attrezzature ed i piccoli restauri;
c) preparare il materiale da
affidare ai legatori e gli elenchi relativi;
d) estrarre dagli scaffali, per
lo scarto e la sostituzione, i volumi logorati dall'uso, per i
quali l'opera del legatore sarebbe antieconomica o inutile, e
consegnarli al bibliotecario per l'esame e le decisioni del caso;
e) assicurare la manutenzione
dei cataloghi ad uso pubblico.
- Art. 39 -
Il programma delle revisioni deve
essere predisposto in modo che tutto il materiale sia sottoposto a
revisione, a riscontro con gli inventari, almeno una volta ogni
tre anni.
Per le sezioni a scaffali
aperti, la revisione dovrà essere eseguita almeno una volta
all'anno; la rettifica per eventuali errori di collocazione deve
essere settimanale.
- Art. 40 -
Nel corso delle operazioni, e
occasionalmente quando se ne riscontri la necessità, spetta al
bibliotecario decidere sulla opportunità di eliminare o
sostituire le opere logore.
TITOLO V
L'USO PUBBLICO
- Art. 41 -
La biblioteca pubblica comunale
organizza i seguenti servizi:
a) per i ragazzi:
- una sala di prestito a scaffali
aperti,
- una o più sale di lettura,
- una sezione libri prescolastici,
- una sezione libri in lingua
originale,
- una sezione riviste,
- un bollettino delle nuove
accessioni, specificamente rivolto ai ragazzi, elencante le novità
pervenute recentemente in biblioteca, con eventuali note e
indicazioni di lettura,
- attività di animazione del libro;
b) per adulti:
- più sale di prestito a scaffali
aperti,
- più sale di consultazione e di
studio,
- una sezione emeroteca,
- una sezione di libri in lingua
originale,
- una sezione di storia locale,
- un bollettino delle nuove accessioni
, elencante le novità pervenute recentemente in biblioteca, con
eventuali note e indicazioni di lettura, itinerari bibliografici,
notizie sulle attività della biblioteca,
- vetrina novità;
c) per tutti:
- un servizio di distribuzione,
- un servizio di prestito,
- un servizio di informazione,
- consulenza e guida alla lettura,
- un servizio di fonoteca,
- un servizio di fotocopiatura a
pagamento,
- un servizio di prestito direttamente
a domicilio per anziani e portatori di handicap (in presenza di
una sufficiente domanda per questo tipo di servizio),
- attività culturali di vario genere
correlate alla funzione propria della biblioteca di diffusione
della lettura e dell'informazione, del libro e del documento.
- Art. 42 -
Le principali procedure dell'uso
pubblico sono le seguenti:
a) definizione delle condizioni
dell'uso (categorie di frequentatori, orario, norme di
comportamento);
b) procedura del prestito.
CAPO 1°
DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI
DELL'USO
1°)
Categorie di frequentatori:
- Art. 43 -
Chiunque può accedere alla biblioteca
per utilizzare il patrimonio librario ed i servizi secondo le
modalità stabilite dalla Commissione.
- Art. 44 -
L'età per essere ammessi all'utilizzo
di determinate sezioni sarà stabilita dalla Commissione.
2°)
Orario:
- Art. 45 -
Gli orari di apertura della biblioteca
e della fonoteca sono fissati dall'Amministrazione Comunale su
proposta della Commissione della Biblioteca. L'orario di apertura
deve essere comunque determinato in modo da consentire a tutti i
gruppi della comunità cittadina di utilizzare i servizi.
- Art. 46 -
Anche i periodi annuali di chiusura
vengono fissati dall'Amministrazione Comunale su proposta della
Commissione della Biblioteca, anche in base alla programmazione di
inventari o revisioni del patrimonio.
3°)
Norme di comportamento:
-Art. 47 -
I frequentatori sono tenuti a lasciare
nel vestibolo ombrelli, soprabiti, borse e ogni altro impedimento
che possa ingombrare tavoli e sedie e rendere più difficile
l'opera di vigilanza del personale addetto; deve pertanto essere
assicurato un servizio di ricovero borse a mezzo di contrassegni
da attuarsi con personale commesso.
- Art. 48 -
I frequentatori devono osservare un
contegno tale da non recarsi vicendevolmente disturbo. E'
ovviamente vietato fare segni o annotazioni di qualunque tipo sui
libri e sugli altri materiali, a pena di eventuali sanzioni
pecuniarie di cui all'art. 49.
L'utente dovrà altresì attenersi a
tutte le altre norme di comportamento che verranno disposte dal
bibliotecario, sentita la Commissione Tecnica.
- Art. 49 -
Chi danneggia materiale o arredi della
biblioteca o della fonoteca è tenuto a rispondere del danno, sia
sostituendo le cose danneggiate o perdute con altre identiche, sia
versandone il valore nella misura determinata dal bibliotecario o,
per le cose di maggior pregio dalla Commissione della Biblioteca.
In caso di ritardo nella consegna del
libro preso in prestito, l'utente qualora inadempiente dopo il
trentunesimo giorno di ritardo è tenuto al pagamento di una multa
per ogni giorno di ritardo accumulato a partire dalla scadenza del
periodo di prestito fino al momento della restituzione.
CAPO 2°
PROCEDURA
DEL PRESTITO
- Art. 50 -
Chiunque può iscriversi al prestito
per ottenerne libri ed altri materiali, con le limitazioni e le
cautele stabilite dal bibliotecario e dalla Commissione Tecnica.
Tutti gli iscritti possono
avere in prestito uno o più libri contemporaneamente per un
periodo di 30 giorni rinnovabili, anche telefonicamente, se il
libro non è stato prenotato da altri utenti.
- Art. 51 -
Il Bibliotecario, o i suoi
collaboratori, all'atto dell'iscrizione rilasciano all'utente una
tessera valida fino al 31 dicembre dell'anno in corso che
conferisce la facoltà di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
In caso di smarrimento della
tessera di iscrizione l'utente che richiede il duplicato è tenuto
al pagamento di una cifra stabilita dall'Amministrazione Comunale
a titolo di rimborso spese.
- Art. 52 -
La Biblioteca Civica, oltre ai
singoli utenti, può dare in prestito libri, o gruppi di libri e
materiale audiovisivo, alle scuole cittadine o ad altri settori
comunali su richiesta scritta.
Gli Enti che richiedono il
prestito sono garanti della conservazione del materiale e si
impegnano al rimborso delle spese in caso di danni; tale clausola
deve risultare sugli appositi moduli di prestito.
I limiti qualitativi e
quantitativi e la durata dei prestiti a scuole od altri Enti, sono
fissati a giudizio del bibliotecario, in relazione alla
disponibilità ed ai bisogni.
TITOLO
VI LE
SEZIONI SPECIALI
- Art. 53 -
Si considerano "Sezioni
speciali" in quanto vi si applicano particolari procedure di
ordinamento e uso, le seguenti:
1) sezione della storia locale,
2) sezione chiusa dei manoscritti ed
autografi, dei libri rari e pregevoli, delle stampe,
3) sezione del materiale periodico,
4) sezione ragazzi,
5) fonoteca - videoteca.
- Art. 54 -
Il materiale della sezione chiusa deve
essere consegnato ai richiedenti in base a richiesta scritta
compilata in apposito modulo.
- Art. 55 -
Tutto il materiale della sezione
chiusa è escluso dal prestito a domicilio fuorchè in casi
eccezionali a discrezione del bibliotecario.
- Art. 56 -
Le opere che interessano gli studi di
storia locale, devono essere collocate nella sezione della storia
locale con una classificazione più particolareggiata.
-
Art. 57 -
Anche il materiale della storia locale
deve essere utilizzabile per mostre e iniziative culturali.
-
Art. 58 -
Le opere della sezione storia locale
sono ammesse al prestito a domicilio.
Sono esclusi dal prestito,
naturalmente, le opere e gli opuscoli che presentano carattere di
rarità.
- Art. 59 -
Tutto il materiale della sezione
periodici è di norma escluso al prestito, fuorchè in casi
particolari a discrezione del bibliotecario.
Per quanto attiene l'uso dei
quotidiani e riviste la Commissione della Biblioteca sarà
impegnata a svilupparne la diffusione con possibilità di studi e
confronti.
- Art. 60 -
Il servizio di lettura organizzato
nella Sezione Ragazzi della Biblioteca Civica dovrà essere
impostato tenendo presente le specifiche esigenze della fascia di
età (o per le diverse fasce di età) dell'utenza cui è rivolto.
Ciò vale per le caratteristiche dell'arredamento, per quelle
della classificazione e collocazione, e per le modalità di
comportamento cui gli utenti sono tenuti. Deve
essere istituito anche un apposito settore per i bambini di età
prescolare.
- Art. 61 -
Nella Sezione Ragazzi della Biblioteca
Civica potranno essere organizzate attività di animazione del
libro, letture guidate, giochi o altre attività aventi come fine
la promozione e la diffusione della lettura. In particolare per
singole classi si effettueranno visite guidate, negli orari in cui
la Biblioteca è chiusa al pubblico, per presentare i servizi
della Biblioteca ed i meccanismi di ricerca di un testo tramite i
cataloghi.
Dette attività fanno parte
integrante del servizio di pubblica lettura per ragazzi erogato
dalla Biblioteca Civica, e potranno essere rivolte a scolaresche,
gruppi di lettura, oppure ai frequentatori della Biblioteca negli
orari di apertura.
- Art. 62 -
Nell'ambito dei servizi di carattere
specialistico organizzati dalla Biblioteca Civica, viene erogato
quello di Fonoteca.
Il servizio consiste in:
a) attività di ascolto individuale
nell'ambiente della Fonoteca,
b) attività di ascolto collettivo, in
orari concordati, per gruppi organizzati, scolaresche, ecc.,
c) servizio di consulenza e guida
all'ascolto, anche tramite materiale appositamente preparato,
d) attività di vario genere legate a
specifiche richieste dell'utenza, o comunque a esigenze
divulgative e didattiche.
- Art. 63 -
Può accedere al servizio di Fonoteca
chiunque, purchè iscritto alla Biblioteca Civica. La tessera di
iscrizione alla Biblioteca sarà contrassegnata in quanto caso
anche con il timbro della Fonoteca.
- Art. 64 -
Per l'orario di apertura al
pubblico del servizio di Fonoteca si fa riferimento, in linea
generale, all'art. 45 del presente Regolamento.
Orari particolari per visite
guidate e ascolto collettivo, di cui alla lettera b) dell'art. 62
saranno concordati con l'ufficio biblioteca.
- Art. 65 -
Il materiale audio della sezione
Fonoteca è di norma escluso dal prestito, mentre il materiale
audiovisivo (videocassette, diapositive , ecc.), con le relative
attrezzature per l'utilizzo (proiettore, videoregistratore, ecc.)
può essere prestato per uso didattico, solo su precisa richiesta
scritta in cui vengono specificate la destinazione d'uso e il
periodo di prestito.
- Art. 66 -
In futuro potrà verificarsi
l'opportunità di concedere in prestito ordinario il patrimonio in
dotazione alla Fonoteca. Tale servizio verrà regolato secondo
norma da stabilirsi con apposito atto deliberativo.
- Art. 67 -
Visto il carattere specialistico del
servizio, l'Amministrazione Comunale potrà affidare incarichi di
consulenza a personale esperto per tutti i problemi relativi
all'incremento del patrimonio, suo utilizzo, alla catalogazione
del materiale sonoro e a particolari iniziative di diffusione e
divulgazione della cultura musicale.
- Art. 68 -
L'automazione delle funzioni di
catalogazione, prestito, acquisizione libraria, potrà portare a
modifiche dell'iter procedurale descritto negli articoli
precedenti. In ogni caso verrà fatto riferimento alle scelte
compiute nell'ambito del SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale),
del Sistema Bibliotecario Nord-Est Milano e gli indirizzi
regionali e provinciali in materia.
- Art. 69 -
Qualunque modifica al presente
Regolamento deve essere approvata dal Consiglio Comunale previo
parere espresso a maggioranza qualificata dalla Commissione della
Biblioteca e parere dell'Assemblea degli iscritti.
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